FAQ
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino/a.
La denuncia di nascita può essere resa:
1. per i genitori uniti in matrimonio: a) da uno dei due genitori o da entrambi, b) da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile), c) da medico/ostetrica che ha assistito al parto, d) da persona che ha assistito al parto;
2. per i genitori non uniti in matrimonio: a) dalla sola madre che intende riconoscere il figlio; b) dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio; c) dal padre naturale se precedentemente è stato sottoscritto dalla madre naturale un atto di riconoscimento anteriore alla nascita (tale atto deve essere tassativamente consegnato all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione).
La dichiarazione di nascita può essere resa dinanzi alle seguenti sedi:
a) Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita;
b) Comune ove è avvenuto il parto;
c) Comune di residenza dei genitori;
d) Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
e) Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre).
Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile. Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di un documento di riconoscimento e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati.
Termini per la dichiarazione:
a) entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
b) entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza).
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica. COGNOME DEL NUOVO NATO. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno. NOME DEL NUOVO NATO. Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno e fino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella