FAQ
Per accedere ai servizi comunali di Front office occorre fissare un appuntamento digitando il numero 029062691
In caso di smarrimento, deterioramento o furto della tessera, l'elettore dovrà richiederne un duplicato presso l'ufficio elettorale previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio elettorale.
Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA. La nuova carta d'identità elettronica è un documento personale di riconoscimento formata da una tessera in materiale plastico che ha le dimensioni di una smart card, e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.. La validità è uguale a quella cartacea. La CIE può essere richiesta dai cittadini residenti nel Comune o domiciliati nel Comune. Occorre una foto tessera recente. Occorre telefonare per fissare l’appuntamento. Il minore deve presentarsi agli sportelli accompagnato da almeno un genitore munito di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda un documento valido per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli assieme al minore oppure, nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, compilare il relativo modulo e allegare copia del proprio documento di identità in corso di validitàLa CIE non sarà stampata e consegnata direttamente allo sportello al momento della richiesta, ma il documento verrà spedito entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente o presso il Comune di richiesta. Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di € 22,20 (o € 27,40 in caso di smarrimento deterioramento della precedente CIE). Per i minori di tre anni il costo della CIE è di € 16,79
Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che: sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono stati cancellati per irreperibilità provengono dall'estero. Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al nuovo Comune. Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà usufruire dell’autocertificazione e, a decorrere dalla registrazione della pratica, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia. Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile. Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi). La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti : Motorizzazione civile ,INPS e Agenzia delle Entrate.
Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino/a.
La denuncia di nascita può essere resa:
1. per i genitori uniti in matrimonio: a) da uno dei due genitori o da entrambi, b) da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile), c) da medico/ostetrica che ha assistito al parto, d) da persona che ha assistito al parto;
2. per i genitori non uniti in matrimonio: a) dalla sola madre che intende riconoscere il figlio; b) dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio; c) dal padre naturale se precedentemente è stato sottoscritto dalla madre naturale un atto di riconoscimento anteriore alla nascita (tale atto deve essere tassativamente consegnato all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione).
La dichiarazione di nascita può essere resa dinanzi alle seguenti sedi:
a) Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita;
b) Comune ove è avvenuto il parto;
c) Comune di residenza dei genitori;
d) Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
e) Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre).
Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile. Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di un documento di riconoscimento e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati.
Termini per la dichiarazione:
a) entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
b) entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza).
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica. COGNOME DEL NUOVO NATO. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno. NOME DEL NUOVO NATO. Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno e fino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella